La “Cassa Mutua” è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, formato da cinque membri eletti dall’Assemblea, di cui almeno tre soci, gli altri due possono essere eletti fra ex soci collocati a riposo.
Essi durano in carica cinque anni, sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione.
Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Amministrativo ed il Segretario.
Le norme per le elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci sono stabilite in un apposito regolamento approvato dall’Assemblea straordinaria.
Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia l’Assemblea in sede di approvazione di bilancio, potrà stabilire un’adeguata indennità a favore del Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e di due supplenti.
Uno dei tre sindaci effettivi, rappresentante del Ministero dell’Economia e Finanze (M.E.F.), viene da esso designato, mentre l’Assemblea dei soci elegge gli altri due membri, di cui uno anche fra gli ex soci collocati a riposo.
I sindaci supplenti sono anch’essi eletti dall’assemblea fra i soci. I supplenti sostituiscono i sindaci effettivi che vengono a mancar, in ordine di età.
I sindaci eletti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il primo eletto dei sindaci effettivi assume la Presidenza del Collegio.
Le attribuzioni e i doveri del Collegio dei Sindaci sono regolari dalle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può stabilire un’adeguata indennità a favore dei membri effettivi del Collegio Sindacale