Cassa Mutua
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Scioglimento della Cassa

Art.44

La Cassa può sciogliersi:

a) per impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
b) per impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell' Assemblea;
c) per deliberazione dell' Assemblea.

In caso di scioglimento della Cassa, il fondo di riserva ordinario e quello straordinario vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle quote di capitale sociale versato e all'ammontare del proprio conto individuale di previdenza. Ai soci, inoltre, viene effettuata la liquidazione di cui all'articolo 13.

L'Assemblea nomina il liquidatore o i liquidatori e ne fissa le attribuzioni e l'eventuale compenso.

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