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Sussidi e Prestiti

Art.18

In caso di decesso del socio, la Cassa in aggiunta alla liquidazione prevista dall'articolo 13, corrisponde un sussidio di euro 200,00 (duecento/00).

Il sussidio viene corrisposto al coniuge superstite, ai figli o, in mancanza dei predetti soggetti, ad altri aventi diritto secondo le norme richiamate dal precedente art. 13.

L'importo del sussidio può essere modificato dall' Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio d'Amministrazione e con il parere favorevole del Collegio dei Sindaci.

Art.19

Qualora il rapporto di impiego con l'Amministrazione delle Difesa venga a cessare per il collocamento in pensione nei casi previsti dalle leggi sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato oppure per dispensa per ragioni di salute la Cassa, in aggiunta alla liquidazione prevista dall'articolo 13, corrisponde un sussidio.

L'importo di tale sussidio è stabilito nella misura di euro 20,00 (venti/00) per ogni triennio di iscrizione alla Cassa. Il triennio deve essere compiuto e non è frazionabile.

Il sussidio non spetta se il collocamento in pensione o la dispensa hanno luogo prima che siano decorsi tre anni dalla data di iscrizione alla Cassa.

Il sussidio, infine, non spetta in tutti gli altri casi di cessazione del rapporto di impiego non espressamente previsti dalla linea del presente articolo.

Art.20

I sussidi di cui agli articoli 18 e 19 gravano sul provento derivante dalle operazioni di prestito effettuate a favore dei soci.

Art.21

I prestiti di cui all'art. 2 lettera c) vengono concessi dal Consiglio di amministrazione su richiesta scritta del socio, previo "nulla osta" da parte dell' Ente di appartenenza.

Il prestito non può essere concesso se il socio non rilascia la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 2, autorizzando nel contempo la Cassa a trattenere, in caso di collocamento a riposo o licenziamento, l'eventuale residuo debito sulla propria liquidazione o - ove non vi fosse capienza - sul trattamento di quiescenza o su qualsiasi altra indennità spettantegli.

La tipologia dei prestiti da concedere viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art.22

Il recupero dei prestiti di cui al precedente articolo deve essere effettuato, mediante trattenuta sullo stipendio, in rate mensili consecutive, a decorrere dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero delle rate in cui i prestiti vanno recuperati: esso non può essere inferiore a sei e va, comunque, rapportato a multipli di sei.

Art.23

Sull'importo dei prestiti di cui all'art.21 viene trattenuta una provvigione annua.

La misura della percentuale da applicare viene stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione e può variare in base all'andamento del mercato dei tassi di interesse e comunque non deve superare di due punti la misura del T.U.S. (tasso ufficiale di sconto).

Art.24

Al socio non può accordarsi contemporaneamente più di un prestito, né se ne può concedere un altro se non ha rimborsato almeno la metà dell' importo del prestito precedentemente concesso.

In questo secondo caso, il residuo debito del primo prestito viene detratto dall'importo netto del nuovo prestito ed a favore del socio viene accreditata una parte della provvigione a suo tempo pagata, calcolata in proporzione al debito residuo.

Art.25

In deroga al precedente art. 24, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il rinnovo di un prestito anche se il socio non ha pagato la metà delle rate.

In questo caso la Cassa non restituirà al socio la provvigione relativa alla parte del debito residuo.

Il socio non avrà diritto alla restituzione della provvigione anche in caso di estinzione anticipata del mutuo, indipendentemente dal numero delle rate pagate.

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